SI PORTA A CONOSCENZA DEI CITTADINI CHE, SECONDO LE VIGENTI NORME CONTEMPLATE SIA DAI REGOLAMENTI CHE DALLE ORDINANZE COMUNALI, SIA DALL’ART. 29 DEL CODICE DELLA STRADA, E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI FRONTISTI CON LE STRADE VICINALI E COMUNALI DI MANTENERE LE SIEPI IN MODO DA NON RESTRINGERE O DANNEGGIARE LE STRADE STESSE E DI TAGLIARE I RAMI DELLE PIANTE CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE NASCONDENDO LA SEGNALETICA, PREGIUDICANDO LA VISIBILITA’ PER LA CIRCOLAZIONE E CREANDO INTRALCIO E DANNEGGIAMENTI AI MEZZI
INGOMBANTI (SCUOLABUS, CAMION, RIMORCHI, TRATTORI ETC.).
INOLTRE LA RAMAGLIA DI QUALSIASI SPECIE E DIMENSIONE, CADUTA SUL PIANO STRADALE PER EFFETTO DEL TAGLIO ESEGUITO O DELLE INTEMPERIE, DEVE ESSERE RIMOSSA IMMEDIATAMENTE, RIPULENDO, SE NECESSARIO, I CANALI DI SCOLO CREATI PER FAR DEFLUIRE L’ACQUA LUNGO LE STRADE.
E’ VIETATO INOLTRE DEVIARE, OSTRUIRE O INTERROMPERE I CANALI CREATI PER LO SCOLO DELLE ACQUE LUNGO LE STRADE.
TALE OBBLIGO PERMANE DURANTE L’INTERO ARCO DELL’ANNO.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LA SANZIONE DA € 173,00 A € 694,00 E CON LA SANZIONE ACCESSORIA DELL’OBBLIGO A PROPRIE SPESE DEL RIPRISTINO DEI LUOGHI E DELLA RIMOZIONE DELLE RAMAGLIE.