Informazioni
I veicoli addetti al servizio di persone invalide possono circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o dove la sosta è vietata o vincolata a tempo o a pagamento, purché non costituisca pericolo o intralcio. Possono, altresì, sostare negli spazi riservati di colore giallo che siano contraddistinti da apposita cartellonistica.
Per poter usufruire delle suindicate agevolazioni gli interessati devono esporre nell’auto, ben visibile, l’apposito contrassegno.
Il contrassegno, che ha una validità di cinque anni, è valido in tutti i Comuni italiani e negli altri Paesi dell’Unione europea.
Cosa serve
- domanda
- certificato medico rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Azienda U.S.L. o dall'INPS territoriale, attestante che l’interessato è affetto da una patologia che limita la capacità di deambulazione
- copia di un documento di identità del richiedente
- per il rinnovo allegare anche il contrassegno scaduto
- n. 2 fototessera da consegnare al momento del rilascio del contrassegno.
Nei casi di invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per i non vedenti (art. 12 D.P.R. n. 503/1996) l’istanza del contrassegno disabili (D.P.R. n. 495/1992 - art. 381), oggi CUDE, è esente da bollo laddove l’invalidità è permanente.
Nel caso di contrassegno per disabilità temporanea è necessaria la marca da bollo (€ 16.00).
Per le richieste di contrassegno in presenza di disabilità temporanea sono necessarie 2 marche da bollo da € 16,00: una marca da bollo sarà applicata alla domanda, mentre la seconda sul permesso che verrà rilasciato.
Per le richieste con invalidità permanente c'è l'esenzione del pagamento della marca da bollo (ai sensi dell'art. 13/bis della Tabella - allegato “B” del D.P.R. 642/1972 e Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate - 3 gennaio 2001, n.1).
Dove
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.