Nel caso di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio,gli organizzatori possono trasmettereuna Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) mediante questo servizio.
N.B. (da leggere con attenzione). La SCIA, in considerazione del fatto che gli eventi quasi sempre si esauriscono in una sola giornata, dovrà essere presentate almeno trenta giorni prima dell’ inizio della manifestazione allo scopo di consentire all’ufficio di verificare, con un congruo anticipo, se esistono i presupposti previsti dalla legge per la sua applicabilità, fermo restando la facoltà da parte del Comune di adottare (art 19 comma 3 legge 241/1990) “nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni” e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Inoltre, tenendo conto anche di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 557/PAS/U/005089/13500 del 14/03/2013, l’amministrazione si riserva, di volta in volta, ancorché non esistano strutture specificamente destinate allo stazionamento per il pubblico, sulla base dei rischi potenziali per la pubblica incolumità dell’ evento segnalato, in relazione all’ ampiezza dello spazio destinato alla manifestazione, all’esistenza di idonee vie di fuga, all’idoneità degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi, alla natura della manifestazione che potrebbe potenzialmente attrarre un numero consistente di spettatori, di chiedere il sopralluogo della commissione comunale di pubblico spettacolo o la relazione tecnica sostitutiva ai sensi di quanto previsto dall’ art. 41 del RD 06/05/1940, n. 635, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 80 del T.U.L.P.S.. prevista per i “locali di pubblico spettacolo”.