Per Istruttore di tiro si intende il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all'attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Il direttore di tiro ha, invece, il compito di sovrintendere alle attività eseguite nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza riguardo al maneggio delle armi. E' responsabile dal punto di vista penale e civile in caso di incidente.
Entramde le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto cui il Comune rilascia un'unica licenza in base all'art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
La licenza ha validità triennale e prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.